
Roma, 8 nov. (Claudio Garau, Qui Finanza) - Buone notizie per le imprese del comparto edile e chi lavora nei cantieri: con apposita proroga, anche per il 2025 è stata confermata la riduzione dei contributi Inps a loro carico. Questa è un’agevolazione molto importante perché consente alle aziende di risparmiare su una porzione dei costi legati alla manodopera e incentiva il lavoro regolare a tempo pieno.
Negli ultimi anni, proprio il settore delle costruzioni si è distinto in negativo per il ricorso al nero al fine di evadere tasse e versamenti all’Istituto di previdenza, pur con qualche recente cenno di miglioramento. Vediamo allora i punti chiave della misura confermata nel decreto interministeriale 170/2025, pubblicato sul web del Ministero del Lavoro.
I requisiti dei beneficiari della riduzione contributiva
Il provvedimento del 29 settembre scorso, redatto con il coordinamento di Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro, estende anche per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025 la riduzione dell’aliquota contributiva nella misura dell’11,50%. Si tratta della percentuale già fissata con un apposito decreto del 16 maggio dello scorso anno e riferita alle assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica (disoccupazione, assegni familiari, maternità, malattia, ecc.). La fonte normativa dell’agevolazione va rintracciata nell’art. 29, comma secondo, del decreto-legge 244/1995, convertito poi dalla legge 341/1995.
L’agevolazione si sostanzia in uno sconto sui contributi dovuti a Inps ed è destinato alle imprese che:
* sono attive nel settore dell’edilizia – ma possono accedere anche le società cooperative di produzione e lavoro che operano nel settore delle costruzioni;
* impiegano operai con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali);
* rispettano gli obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
* adottano rapporti di lavoro regolari e sono in regola con gli obblighi contributivi (Inps, Inail e Casse Edili, come comprovato dal Durc);
* non hanno precedenti penali in tema di sicurezza e salute sul lavoro (assenza di sentenze di condanna passate in giudicato nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione).
Attenzione però, lo sgravio contributivo in oggetto non spetta in riferimento a quei lavoratori per i quali sono già previste altre agevolazioni contributive, come i contratti di inserimento. Esclusa, come detto, la contribuzione destinata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ma anche i premi assicurativi Inail contro infortuni sul lavoro e malattie professionali e, in generale, ogni altra forma di contribuzione non riconducibile all’ente previdenziale.
Come e quando presentare la domanda di agevolazione contributiva
Il beneficio è riconosciuto da Inps a seguito della presentazione di una domanda online da parte del datore di lavoro, operante nel settore dell’edilizia. Questi i punti chiave della procedura di accesso alla riduzione contributiva:
* la richiesta deve essere inviata attraverso il modulo Rid-Edil, disponibile nei servizi online dedicati alle agevolazioni, all’interno del Cassetto previdenziale;
* l’impresa deve autocertificare il possesso di tutti i requisiti richiesti (regolarità dei versamenti contributivi, assenza di condanne per violazioni in materia di sicurezza, rispetto dei contratti collettivi, ecc.);
* l’Inps compie un controllo automatizzato e fornisce l’esito entro un giorno lavorativo, quindi in tempi brevissimi;
* alla posizione aziendale è assegnato un codice gestionale di autorizzazione 7N, ossia una sigla interna che serve ai sistemi informatici per riconoscere la tipologia specifica di agevolazione e che consentirà poi di applicare * tecnicamente lo sconto contributivo.
A seguito della conferma della riduzione contributiva pari all’11,50%, nelle prossime settimane l’ente previdenziale pubblicherà una circolare con istruzioni e modalità di fruizione del beneficio per l’anno in corso. Il beneficio potrà essere sfruttato utilizzando le denunce contributive Uniemens, mentre i datori potranno inviare le domande di riduzione contributiva, presumibilmente, fino al febbraio del prossimo anno. Già prevista negli anni ’90, l’agevolazione nel settore edile prosegue così la sua applicazione, confermandosi una misura di sostegno concreta, che valorizza le imprese regolari, incentiva la stabilità dei posti di lavoro e favorisce la sicurezza nei cantieri e il risparmio diretto sui costi del personale. Concludendo, agli interessati non resta che attendere la citata e imminente circolare Inps, al fine di fare domanda di accesso.
La proroga è giustificata dal buon andamento del settore edile
A ben vedere, la proroga del beneficio si inserisce in un contesto positivo per l’edilizia, come confermato dai dati diffusi dalla Fillea Cgil, che ha analizzato il trend del settore tra il 2019 e il 2024 incrociando fonti Inps e Istat. Secondo lo studio, negli ultimi anni gli operai edili sono aumentati del 33% e, parallelamente, sono cresciute le giornate retribuite per operaio con l’entrata a regime del sistema di congruità della manodopera. Stesso segno positivo per i salari medi annui. Soprattutto, Istat certifica un calo del lavoro irregolare, passato dal 17,4% nel 2019 al 13,8% nel 2022, mentre i dati dello scorso anno indicano un ulteriore +4% di operai tracciati dalle Casse Edili.
In uno scenario di crescita dell’occupazione dichiarata, le istituzioni hanno ritenuto opportuno proseguire sulla strada di politiche che, abbassando i costi per le imprese tramite la riduzione contributiva, favoriscono: competitività; regolarità; stabilità dei contratti. Tutto questo in un settore, come quello edile, fondamentale per l’economia nazionale e il rilancio del Paese in ottica Pnrr. La conferma della riduzione è giunta con decreto e dopo un’attenta verifica dell’Esecutivo, in merito agli effetti dello sgravio e al mantenimento della citata percentuale, reso possibile dal bilanciamento del gettito contributivo nel periodo di riferimento considerato.
Da: https://quifinanza.it/lavoro/
Fonte foto: Anias.info