Roma, 28 ago. (Pierpaolo Molinengo, Qui Finanza) – Una delle date più importanti da tenere a mente, nel corso dei prossimi mesi, è il 1° settembre 2024. Da questa data cambiano le sanzioni tributarie: dal prossimo mese, infatti, diventano operative le novità che sono state introdotte attraverso il Decreto Legislativo n. 87/2024, che impattano direttamente sul sistema sanzionatorio nostrano.
Le novità riguarderanno principalmente gli omessi versamenti, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e il ravvedimento operoso. Attenzione: le nuove sanzioni tributarie coinvolgono unicamente le violazioni compiute a partire da settembre, non quelle precedenti.
Solo per fare un esempio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi si passa dal 140% al 120%. Ma entriamo nel dettaglio ed analizziamo le novità più importanti.
Sanzioni tributarie, cosa cambia dal 1° settembre
La revisione delle sanzioni tributarie si va ad inserire direttamente nella campagna dichiarativa attualmente in corso. Almeno per le violazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2024. L’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 87/2024 è andato a modificare su più fronti il Decreto Legislativo n. 471/1997. Le novità riguardano l’articolo 1 che disciplina le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Dal prossimo mese di settembre la sanzione tributaria applicata in caso di omessa presentazione risulterà essere pari al 120% delle imposte dovute. L’importo minimo da versare sarà pari a 250 euro. Per le violazioni che sono state effettuate fino al 31 agosto viene meno il criterio di progressività, che prevede delle sanzioni che oscillano tra il 120 ed il 140%.
Nel caso in cui la dichiarazione dovesse essere omessa con un ritardo superiore a novanta giorni, ma prima che il contribuente sia venuto a conoscenza di eventuali ispezioni o verifiche, la sanzione risulterà essere pari al 75%. L’importo per l’omesso versamento, quindi, viene ridotto dal 30 al 25%.
Continuerà, invece, ad essere pari al 70% – con un minimo di 150 euro (attualmente l’importo oscilla tra il 90 e il 180%) nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi venga indicato un valore della produzione inferiore rispetto a quello realmente accertato. O quando dovesse risultare un’imposta inferiore o un credito superiore a quello che realmente è dovuto o spetta.
Cedolare secca: le nuove sanzioni tributarie
Con il Decreto Legislativo n. 471/1997 sono state introdotte delle novità anche per la cedolare secca. Con l’intenzione di andare ad inibire il fenomeno degli affitti in nero, le sanzioni relative a questa particolare opzione sono sostanzialmente raddoppiate.
Per le violazioni che sono state commesse fino al 31 agosto, l’omessa dichiarazione dei redditi assoggettati alla cedolare secca comporta delle sanzioni comprese tra il 240 ed il 480%. Dal 1° settembre, invece, il valore è fissato al 240%, ma è previsto un importo minimo pari a 500 euro.
Nel caso in cui la dichiarazione dovesse essere infedele ad agosto la sanzione è compresa tra il 180 ed il 360%. A settembre la soglia fissa scende al 140%, mentre il minimo dovuto è pari a 300 euro.
Per chi si adegua al Fisco le sanzioni tributarie sono annullate
I contribuenti avranno a disposizione sessanta giorni dalla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei chiarimenti per evitare le sanzioni tributarie. Potranno mettersi in regola presentando una dichiarazione integrativa, versando unicamente l’imposta dovuta.
Nel caso in cui dovessero esserci dei dubbi o delle incertezze relative all’ambito di applicazione delle norme tributarie, i diretti interessati avranno la possibilità di mettersi in regola dopo che gli uffici preposti hanno fornito i chiarimenti necessari. Ad ogni modo entro 60 giorni sarà necessario muoversi in due direzioni:
* presentare una dichiarazione integrativa;
* versare le imposte dovute.
Il restyling dello scontrino elettronico
Novità all’orizzonte anche per le sanzioni tributarie relative allo scontrino elettronico. Il Decreto Legislativo n. 87/2024 all’articolo 2 ha provveduto a disciplinare le sanzioni relative alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Il decreto, sostanzialmente ha provveduto a ridurre gli importi dovuti in caso di irregolarità, che sono passati dal 90 al 70% dell’imposta dovuta in relazione al corrispettivo non memorizzato o trasmesso. O per quello che è stato inviato in maniera errata. La soglia minima della sanzione è, comunque vada, pari a 300 euro, mentre in precedenza era a 500 euro.
La sanzione fissa viene erogata anche in caso di violazione connessa con il mancato intervento di riparazione degli strumenti che vengono utilizzati per emettere lo scontrino elettronico. Nel caso in cui l’esercente non abbia provveduto ad annotare correttamente i corrispettivi nel registro di emergenza. La sanzione per l’omessa verifica periodica rimane invariata ed è compresa tra 250 e 2.000 euro.
In caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati dei corrispettivi giornalieri che non vanno ad incidere sulla liquidazione dell’Iva, la sanzione è pari a 100 euro per trasmissione. La soglia massima è pari a 1.000 euro.
Come cambia il ravvedimento operoso
Cambia anche il ravvedimento operoso, ossia la possibilità concessa al contribuente di mettersi in regola beneficiando di sanzioni tributarie ridotte. Questo strumento incontra per la prima volta il cumulo giuridico, che permette di applicare una sanzione unica e ridotta al posto della somma delle sanzioni tributarie relative alle singole violazioni.
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso vengono riviste le regole di calcolo delle sanzioni tributarie in base al momento nel quale i contribuenti si mettono in regola, che adesso vengono calcolate come segue:
* 1/10 se l’operazione viene effettuata entro trenta giorni dalla violazione;
* 1/9 se viene effettuato oltre i 30 giorni ma entro i 90 giorni;
* 1/8 se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
* 1/7 se avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
In sintesi
Dal 1° settembre 2024 cambiano le sanzioni tributarie. Il legislatore, infatti, ha deciso di ridurle e di facilitare la vita dei contribuenti, permettendo loro, in alcuni casi, di mettersi in regola senza versarle. Ma pagando unicamente l’imposta dovuta.
Di conseguenza è cambiato anche il ravvedimento operoso, che permette di versare le sanzioni agevolate a quanti si mettono in regola spontaneamente.
Da: www.quifinanza.it/fisco-tasse/