Nuovi contratti di lavoro: cosa sono Tem e Tec

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Roma, 12 mar. – (Qui Finanza) – Cambiano i contratti di lavoro con l’intesa, attesa da anni, tra Confindustria e i sindacati. Oltre a definire un modello con cui disciplinare il contratto nazionale (su due livelli di contrattazione e livelli salariali autonomi), il nuovo accordo definisce anche nuove regole sulla rappresentanza sindacale e, per la prima volta, anche quella delle imprese.

Tra le novità, viene introdotto un Trattamento economico minino (TEM) e un Trattamento economico complessivo (TEC), che dovranno essere individuati nel contratto collettivo nazionale di categoria. Altra novità è la definizione per la prima volta della misurazione della rappresentanza anche datoriale. Una via contro il dumping contrattuale.

TEC E TEM, COSA SONO –  Il TEC è il Trattamento economico complessivo che sarà costituito dal Trattamento economico minimo (TEM), ovvero i minimi tabellari, e da tutti quei trattamenti economici – nei quali, limitatamente a questi fini, sono da ricomprendere fra gli altri anche le eventuali forme di welfare – che il contratto collettivo nazionale di categoria qualificherà come comuni a tutti i lavoratori del settore”.
Le singole categorie potranno anche modificare il Tem. Infatti, “il contratto collettivo nazionale di categoria individuerà i minimi tabellari per il periodo di vigenza contrattuale, intesi quali trattamento economico minimo (Tem).

GLI AUMENTI – Ma come avverranno le variazioni del Tem, ossia i minimi tabellari? “Secondo le regole condivise – continua il documento ufficiale – gli aumenti avverranno in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi membri dell’Unione europea, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall’Istat. Il contratto collettivo nazionale di categoria, in ragione dei processi di trasformazione e o di innovazione organizzativa, potrà modificare il valore del Tem”.
Il contratto nazionale evidenzierà anche “la durata e la causa di tali trattamenti economici e il livello di contrattazione a cui vengono affidati dovendosi, comunque, disciplinare, per i medesimi trattamenti, gli eventuali effetti economici in sommatoria fra il primo e il secondo livello di contrattazione”.

Da: www.quifinanza.it

Fonte foto: Trovafinanziamento.it