Sportello Tirocini
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
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(Schema)
(Art. 3, quinto comma, del Decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale)
TRA
Il/la .............................................................(soggetto promotore) con sede in ...................................................,
codice fiscale .........................................d'ora in
poi denominato "soggetto promotore ", rappresentato/a
dal Sig. ...........................
.................... nato
a .........................................il ..............................
E
..............................................................................(denominazione
dell'azienda ospitante) con sede legale in.....................................................,
codice fiscale.............................. d'ora in poi denominato
"soggetto ospitante" rappresentato/a dal Sig. ......................
, nato a........................................il.......................................
Premesso
Che al fine di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito
dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1,
lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini
di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che
abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge
31 dicembre 1962 n.1859.
Si conviene quanto segue:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 18 della legge
24 giugno 1997, n.196 la .................................... (riportare
la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere
presso le sue strutture n............. soggetti in tirocinio di
formazione ed orientamento su proposta di ..........................................(riportare
la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art.5 del
decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.
Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento,
ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997
non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione
ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato
dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo,
e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base
alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo
e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del
responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di
svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze
in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti,
sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle
assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
Art. 3
1. Durante lo svolgimento del tirocinio
formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste
dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia
di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza
per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito
a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento
del tirocinio.
Art. 4
1. Il soggetto promotore assicura
il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail,
nonché per la responsabilità civile presso compagnie
assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante
lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a
segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente,
agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della
polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna
a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competenti per territorio in materia di ispezione, nonché
alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione
di ciascun progetto formativo e di orientamento.
...................................,
(data)..............................................
(firma per il soggetto promotore).........................................
(firma per il soggetto ospitante)...........................................
(su carta intestata del soggetto
promotore)
CIRCOLARE 15 LUGLIO 1998 N. 92
Oggetto: Disposizioni per la stipula delle convenzioni per l' attuazione
dei tirocini di cui alla legge n.236/93, Art.9, commi 14-18.
La mancata conversione del decreto
legge 1/10/96 n.511 riporta in vigore la disciplina prevista dalla
legge n. 236 del 19.7.93 Art.9, commi 14/18, in materia di tirocini
di orientamento e formazione.
L' efficacia delle convenzioni già stipulate ai sensi del
predetto decreto legge per l' attuazione dei tirocini è salvaguardata
dal disposto dell' Art.1, comma 4 della legge n.608 del 28/11/96.
Con la presente circolare si definiscono i criteri per la stipula
delle nuove convenzioni, in attesa dell' aggiornamento della citata
normativa, già in fase di predisposizione.
Ferme restando le altre tipologie di esperienze di orientamento
e di formazione in azienda e di tirocinio pratico, previsto dalla
normativa vigente (quali i tirocini degli organismi di formazione
professionali regionali o convenzionati, svolti ai sensi dell' Art.15
della legge 845/78; i tirocini realizzati nell' ambito dei corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo; i tirocini universitari previsti:a) dai corsi di diploma universitario,
b) dai curricula dei corsi di laurea,
c) dai corsi post laurea, d) per la preparazione di tesi di
laurea,
le esperienze in azienda finalizzate ad agevolare le "scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro", di cui alla legge
n.236/93 Art.9, commi 14/18, si realizzano secondo le disposizioni
di seguito riportate.
IL TIROCINANTE E' TENUTO:
- a partecipare nei tempi e con
le modalità previste dal programma di tirocinio,rispettando
gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento
aziendale;
- a garantire la riservatezza riguardo
alle conoscenze e applicazioni relative a programmi e organizzazioni
dell'impresa;
- a produrre, se minore, l'autorizzazione
del genitore esercente la patria potestà.
L'IMPRESA, PRESSO LA QUALE SI
SVOLGE IL TIROCINIO E' TENUTA:
- a favorire l'esperienza del tirocinante
nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie,
dell'organizzazione aziendale nonché, la visualizzazione
dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- a designare il "responsabile
aziendale" incaricato di seguire il tirocinante e di relazionare
sui risultati del tirocinio;
- a provvedere alla copertura assicurativa
INAIL e responsabilità civile per i tirocinanti;
- a rilasciare una dichiarazione
in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.
Qualora le esperienze si realizzino
presso una pluralità di aziende, le Convenzioni possono essere
stipulate tra il titolare della struttura di provenienza dei tirocinanti
e l'associazione territoriale di rappresentanza dei datori di lavoro
interessati.
E' ammessa la stipula di convenzioni "quadro" a livello
territoriale fra i soggetti istituzionali competenti e le associazioni
datoriali interessate.
L'esperienza può svolgersi in più settori operativi
della medesima organizzazione lavorativa.
LA STRUTTURA DI PROVENIENZA DEI TIROCINANTI PROVVEDE:
- ad acquisire la dichiarazione
del datore di lavoro che sono state sentite le rappresentanze
sindacali di cui al comma 14;
- a trasmettere copia della convenzione
all'Ispettorato del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali,
ovvero in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria
territoriali;
- a designare un responsabile didattico
e organizzativo (tutor) delle attività di tirocinio incaricato
di seguirne lo svolgimento. Nel caso la struttura di avviamento
del tirocinante sia l'Ufficio del Lavoro, il responsabile può
essere individuato nell'ambito dell'Agenzia per l'Impiego territorialmente
competente.
La durata massima per le varie tipologie
di tirocinio è determinata dal comma 16, come segue:
- lettera A) non superiore
ai due mesi. Tale limite non si applica ai soggetti appartenenti
alle categorie protette, portatori di handicap;
- lettera B) non superiore
ai tre mesi;
- lettera B - bis) la legge
non prevede una durata massima, pertanto essa va definita in
sede di convenzione con l'azienda.
In conformità alle su
indicate
disposizioni sono stati predisposti:
- modello di convenzione, con allegata
la dichiarazione di impegni fra le parti, che è parte integrante
della convenzione medesima;
- modello di dichiarazione dell'Impresa
sui risultati del tirocinio;
- quadro sintetico degli elementi
caratterizzanti le singole tipologie di tirocinio disciplinate
dalla legge n.236/93 Art.9, comma 16.

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