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Sportello Tirocini

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

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(Schema)
(Art. 3, quinto comma, del Decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA
Il/la .............................................................(soggetto promotore) con sede in ..................................................., codice fiscale .........................................d'ora in poi denominato "soggetto promotore ", rappresentato/a dal Sig. ...........................….................... nato a .........................................il ..............................

E
..............................................................................(denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in....................................................., codice fiscale.............................. d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato/a dal Sig. ......................………………………… , nato a........................................il.......................................

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la .................................... (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n............. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ..........................................(riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

  • il nominativo del tirocinante;
  • i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  • obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
  • le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  • gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

  • svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  • rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  • mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

..................................., (data)..............................................

(firma per il soggetto promotore).........................................

(firma per il soggetto ospitante)...........................................

(su carta intestata del soggetto promotore)

CIRCOLARE 15 LUGLIO 1998 N. 92
Oggetto: Disposizioni per la stipula delle convenzioni per l' attuazione dei tirocini di cui alla legge n.236/93, Art.9, commi 14-18.

La mancata conversione del decreto legge 1/10/96 n.511 riporta in vigore la disciplina prevista dalla legge n. 236 del 19.7.93 Art.9, commi 14/18, in materia di tirocini di orientamento e formazione.
L' efficacia delle convenzioni già stipulate ai sensi del predetto decreto legge per l' attuazione dei tirocini è salvaguardata dal disposto dell' Art.1, comma 4 della legge n.608 del 28/11/96.
Con la presente circolare si definiscono i criteri per la stipula delle nuove convenzioni, in attesa dell' aggiornamento della citata normativa, già in fase di predisposizione.
Ferme restando le altre tipologie di esperienze di orientamento e di formazione in azienda e di tirocinio pratico, previsto dalla normativa vigente (quali i tirocini degli organismi di formazione professionali regionali o convenzionati, svolti ai sensi dell' Art.15 della legge 845/78; i tirocini realizzati nell' ambito dei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo; i tirocini universitari previsti:a) dai corsi di diploma universitario, b) dai curricula dei corsi di laurea, c) dai corsi post laurea, d) per la preparazione di tesi di laurea, le esperienze in azienda finalizzate ad agevolare le "scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro", di cui alla legge n.236/93 Art.9, commi 14/18, si realizzano secondo le disposizioni di seguito riportate.

IL TIROCINANTE E' TENUTO:

  • a partecipare nei tempi e con le modalità previste dal programma di tirocinio,rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale;
  • a garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze e applicazioni relative a programmi e organizzazioni dell'impresa;
  • a produrre, se minore, l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà.

L'IMPRESA, PRESSO LA QUALE SI SVOLGE IL TIROCINIO E' TENUTA:

  • a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché, la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
  • a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante e di relazionare sui risultati del tirocinio;
  • a provvedere alla copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile per i tirocinanti;
  • a rilasciare una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le Convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura di provenienza dei tirocinanti e l'associazione territoriale di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
E' ammessa la stipula di convenzioni "quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti e le associazioni datoriali interessate.
L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

LA STRUTTURA DI PROVENIENZA DEI TIROCINANTI PROVVEDE:

  • ad acquisire la dichiarazione del datore di lavoro che sono state sentite le rappresentanze sindacali di cui al comma 14;
  • a trasmettere copia della convenzione all'Ispettorato del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali;
  • a designare un responsabile didattico e organizzativo (tutor) delle attività di tirocinio incaricato di seguirne lo svolgimento. Nel caso la struttura di avviamento del tirocinante sia l'Ufficio del Lavoro, il responsabile può essere individuato nell'ambito dell'Agenzia per l'Impiego territorialmente competente.

La durata massima per le varie tipologie di tirocinio è determinata dal comma 16, come segue:

  • lettera A) non superiore ai due mesi. Tale limite non si applica ai soggetti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap;
  • lettera B) non superiore ai tre mesi;
  • lettera B - bis) la legge non prevede una durata massima, pertanto essa va definita in  sede di convenzione con l'azienda.

In conformità alle su indicate disposizioni sono stati predisposti:

  • modello di convenzione, con allegata la dichiarazione di impegni fra le parti, che è parte integrante della convenzione medesima;
  • modello di dichiarazione dell'Impresa sui risultati del tirocinio;
  • quadro sintetico degli elementi caratterizzanti le singole tipologie di tirocinio disciplinate dalla legge n.236/93 Art.9, comma 16.

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Dipartimento Politiche del Lavoro
e dei Piani di Formazione permanente per adulti

 

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