Addio telelavoro, debutta lo smart working. Tutte le novità

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Roma (Qui Finanza) – Parola d’ordine flessibilità. Dopo il varo da parte del Consiglio dei ministri dello smart working (o lavoro agile) che manda in pensione il “vecchio” telelavoro, si apre una nuova era. Almeno dal punto di vista delle tutele, perché – come riportano i dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano – quasi il 50% delle grandi aziende sta già sperimentando questo tipo di prestazione.

◾Cos’è il lavoro agile
 E una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

La prestazione lavorativa può essere svolta “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i limiti della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale” previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Può riguardare tutti, lavoratori a tempo determinato o indeterminato.

◾Perché conviene
 Secondo alcune ricerche chi lavora fuori della sede aziendale sarebbe mediamente più produttivo degli altri dipendenti che restano in ufficio, si assenterebbe meno e, oltretutto, risulterebbe più soddisfatto. Lo smartworking viene considerata anche una soluzione efficace per ridurre le possibilità che i collaboratori abbandonino l’azienda. Secondo alcune stime, il ricorso al lavoro agile potrebbe valere decine di miliardi in più di produttività e in meno di costi fissi.
◾Trattamento economico
 Il lavoratore ha il diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda. Inoltre, gli incentivi di carattere fiscale e contributivo (ad esempio i premi) riconosciuti in caso di incremento di produttività ed efficienza del lavoro sono applicabili anche ai lavoratori “agili”. L’articolo mette nero su bianco la clausola di invarianza finanziaria.
◾Le regole dell’accordo
 Il testo disciplina anche la forma dell’accordo relativo alle modalità di svolgimento e al recesso. Viene stabilito che l’accordo deve essere stipulato per iscritto (pena la nullità) e disciplina le modalità di esecuzione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali. È previsto che vengano anche individuati i tempi di riposo del lavoratore. Il contratto potrà essere a termine o a tempo determinato e in questo ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore ai 30 giorni. E solo in presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine.
 Le nuove norme disciplinano anche la protezione dei dati e la riservatezza specificando che il datore di lavoro deve adottare – così recita l’articolo in questione – «misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile”.
Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile quindi della riservatezza dei dati cui può accedere.
◾Sicurezza e assicurazione
 Vengono introdotte regole anche per quanto riguarda la sicurezza. Il datore deve garantire salute e sicurezza che chi svolge questo tipo di prestazione. A questo proposito è previsto l’obbligo di consegnare al lavoratore un’informativa scritta con cadenza annuale nella quale vengono individuati i rischi generali connessi al tipo di lavoro.
 Il lavoratore ha poi diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è tutelato contro gli infortuni sul lavoro che possono avvenire durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello scelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

Da: www.quifinanza.it