Contratti a termine, proroga obbligatoria. Le istruzioni del Ministero

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Roma, 30 lug. (Qui Finanza) - Pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro le FAQ che chiariscono l’obbligo di proroga per i contratti a termine legati alle norme relative all’emergenza Covid, obbligo contnuto nel Dl Rilancio e che riguarda i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e i rapporti di apprendistato di 1° e 3° livello.

Come deve essere inteso il riferimento ai contratti a termine per la cui durata è prevista la proroga dall’articolo 93, comma 1-bis del D.L. Rilancio? Cosa si intende per “periodi di sospensione lavorativa”? Quali sono gli obblighi occupazionali?

Il Ministero risponde in proposito che, secondo il comma 1-bis all’articolo 93, il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La proroga si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, proprio al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore.

Ricadono nella proroga della durata:

  • i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli stagionali;
  • i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore;
  • i contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.

Nel “periodo di sospensione” – evidenzia il sito delle piccole-medie imprese pmi.it – vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie). In tutti questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.

Restano in ogni caso ampie zona d’ombra in casistiche che vedono in gioco altre importanti variabili, come ad esempio il periodo della stagionalità (per i contratti stagionali) e i rapporti tra agenzie interinali e committenti (per i contratti in somministrazione).

Da: www.quifinanza.it

Fonte foto: Affari Italiani